(Adnkronos) – La legge n. 104 del 1992 riconosce 3 giorni di permesso retribuito ogni mese al lavoratore che deve assistere un parente (o un affine) con disabilità. Questo limite può essere derogato laddove i familiari disabili da assistere siano due, ma solamente nel caso in cui se ne soddisfino i requisiti. Nel dettaglio, è l’articolo 6 del decreto n. 119 del 2011 a riconoscere 6 giorni di permesso al posto dei soliti 3 qualora sia necessario assistere distintamente due persone con disabilità, a patto però che entrambi siano parenti (genitori o figli) o affini (suocero o suocera) entro il primo grado, con l’aggiunta del coniuge. Vale anche per parenti (fratelli, sorelle, nipoti, nonni) e affini entro il secondo grado se il coniuge o il genitore della persona da assistere non è presente o comunque non è nella condizione di potersi prendere cura del disabile (ad esempio se sono invalidi a loro volta oppure nel caso in cui abbiano compiuto 65 anni di età). Tuttavia, il fatto che le persone che necessitano di assistenza siano parenti o affini entro il secondo grado non è di per sé sufficiente per far sì che i permessi a disposizione possano raddoppiare. Nel momento in cui si fa domanda – che dovrà essere separata per ogni persona per la quale si richiede l’assistenza ai sensi della legge n. 104 del 1992 – bisognerà allegare la documentazione con cui si dimostra che ciascuna di queste necessita di un’assistenza continua e soprattutto esclusiva. Ha invece sempre diritto a 6 giorni di permesso il disabile che a sua volta deve assistere un parente o un affine, ma solo previa certificazione medica con il quale viene attestata la sua capacità a potersi prendere cura dell’altra persona. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)